Legge regionale 2 maggio 2013, n. 22

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico.

(BUR n. 9 del 2 maggio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 10 maggio 2013) 

 

Art. 1

(Obiettivi)

 

1.     La Regione Calabria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 2, lettere r) e s) dello Statuto e nell’ambito delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia:

 

a)   riconosce il pubblico interesse alla conoscenza, tutela e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio speleologico ad essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali, turistici e sportivi;

 

b)   promuove la conoscenza, l’utilizzo didattico e la fruizione pubblica dei luoghi di interesse geologico e speleologico nonché dei paesaggi carsici, in modo compatibile con la conservazione del bene;

 

c)   garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali, degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea.

 

2.     La Regione promuove, anche mediante l’adozione di appositi provvedimenti e l’approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

 

a)   il miglioramento della conoscenza, la conservazione ed il monitoraggio del patrimonio speleologico regionale e della biodiversità ipogea;

 

b)   la conservazione, il potenziamento e l’aggiornamento del catasto speleologico regionale;

 

c)   la fruizione pubblica e l’utilizzo didattico del patrimonio speleologico compatibili con la conservazione del bene stesso;

 

d)   la prevenzione degli incidenti e la sicurezza dei fruitori del patrimonio speleologico della Regione;

 

e)   la formazione di nuovi speleologi e la diffusione della speleologia in genere attraverso appositi eventi formativi e divulgativi.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.     Nella presente legge si intende per:

 

a)   «speleologia», il complesso delle attività di esplorazione, documentazione e studio delle cavità naturali e artificiali nonché delle evidenze naturali e culturali in esse osservabili;

 

b)   «speleologi», tutti coloro che in forma associativa o individuale svolgano attività di ricerca, esplorazione, documentazione, studio, divulgazione e difesa del patrimonio speleologico;

 

c)   «gruppi speleologici», tutte le forme associative legalmente costituite con sede legale nel territorio regionale, dotate di uno statuto con finalità speleologiche regolarmente registrato alla data dell’entrata in vigore della presente legge, o successivamente a tale data forme associative legalmente costituite da almeno due anni e aventi uno statuto con finalità speleologiche e che dimostrino in modo oggettivo e verificabile di svolgere attività speleologica;

 

d)   «patrimonio speleologico», l’insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici e non in ambiente terrestre e/o marino, ma anche creati da attività di natura antropica in contesti naturali o urbani. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:

 

1)   «sistemi carsici», ovvero complessi di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;

 

2)   «grotte naturali», ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai cinque metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico, paleontologico, biologico, mineralogico, idrogeologico o naturalistico;

 

3)   «cavità artificiali», ovvero l’insieme delle strutture ipogee realizzate dall’azione dell’uomo, di particolare valore storico, artistico, archeologico, architettonico, naturalistico o geominerario;

 

4)   «grotte archeologiche», ovvero tutte le cavità − a prescindere dalla loro estensione − che conservino al loro interno testimonianze riferibili ad antiche frequentazioni umane o che contengano giacimenti d’interesse paletnologico o paleontologico;

 

5)   «grotte e cavità turistiche», ovvero le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e disciplinate.

 

2.     La Regione Calabria riconosce quali scuole di speleologia quelle regolarmente associate al Club Alpino Italiano (CAI) ed alla Società Speleologica Italiana (SSI) e le ulteriori scuole che svolgano la loro attività sul territorio calabrese dotate di un regolamento che rispetti l’incolumità fisica delle persone e degli istruttori nonché il patrimonio speleologico. Le scuole di speleologia hanno l’onere di formare nuovi speleologi e di diffondere attraverso corsi di formazione le tecniche e le conoscenze relative alla frequentazione degli ambienti sotterranei a prescindere dalla loro origine naturale o artificiale.

 

Art. 3

(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)

 

1.     La Regione Calabria riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e della struttura competente sul territorio regionale, il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria (SASC), in conformità a quanto stabilito nell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

 

2.     Il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed, eventualmente, il recupero dei caduti nell’ambiente ipogeo nel territorio regionale spetta al SASC, come stabilito dalle leggi 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2003).

 

Art. 4

(Catasto Speleologico della Calabria)

 

1.     Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio sotterraneo, la Regione riconosce l’attività e l’assetto preesistente del Catasto delle Grotte della Calabria e del Catasto delle Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana ed istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, presso il Dipartimento dell’ambiente il Catasto Speleologico della Calabria (di seguito denominato CSC) il quale riunisce:

 

a)   il Catasto delle Grotte della Calabria (di seguito CGC);

 

b)   il Catasto delle Cavità Artificiali della Calabria (di seguito CCAC);

 

c)   il Catasto delle Grotte Archeologiche della Calabria (di seguito CGAC).

 

2.     La conservazione, il potenziamento e l’aggiornamento dei dati catastali sono curati dal Dipartimento ambiente della Regione con il supporto dei gruppi speleologici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

 

3.     Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

 

a)   l’elenco delle grotte naturali del CGC;

 

b)   l’elenco delle cavità artificiali del CCAC;

 

c)   l’elenco delle grotte archeologiche del CGAC. Questi tre elenchi vengono curati e aggiornati a titolo gratuito da appositi curatori.

 

4.     Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.

 

Art. 5

(Gestione, tutela e pianificazione)

 

1.     I catasti di cui all’articolo 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

 

2.     L’accesso alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 4, prevedere specifica regolamentazione dell’accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi di cui all’articolo 3, comma 2.

 

3.     Nei luoghi individuati dai catasti di cui all’articolo 4 è fatto divieto di:

 

a)   abbandonare rifiuti;

 

b)   alterare il regime idrico e della circolazione dell’aria con l’effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;

 

c)   alterare la morfologia del terreno;

 

d)   accedere se non per attività di esplorazione, ricerca, formazione e didattica;

 

e)   asportare o danneggiare o vendere affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paletnologici;

 

f)    realizzare nuove cave e discariche.

 

4.     I divieti di cui al comma 3 si estendono ad eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nei catasti di cui all’articolo 4 ed il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.

 

5.     Il sindaco del comune interessato può vietare l’accesso ai siti oggetto di tutela, su motivata indicazione degli organi competenti, qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, fatte salve le prerogative di cui all’articolo 3.

 

6.     Il sindaco, su segnalazione degli organi competenti, in caso di necessità, indifferibilità ed urgenza, può disporre il divieto di accesso alle grotte nelle quali siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità ed interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e della flora, fatte salve le prerogative di cui all’articolo 3.

 

7.     Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

 

8.     Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nei catasti di cui all’articolo 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

 

9.     La Regione, tramite l’assessorato all’ambiente, senza oneri a carico del bilancio regionale, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico attraverso la stipula di apposite convenzioni nel rispetto della normativa vigente con i gruppi speleologici di cui all’articolo 2, gli istituti di ricerca e le associazioni attive nello studio, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

 

 

 

 

 

 

Art. 6

(Sanzioni)

 

1.     Ferme restando le competenze stabilite in materia penale e di danno ambientale, l’inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comportano la riduzione in ripristino, l’immediata cessazione dell’attività vietata e l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 

a)   violazione dei divieti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 3 dell’articolo 5 da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10 mila 330;

 

b)   violazione dei divieti di cui alle lettere a) e d) del comma 3 dell’articolo 5 da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 5;

 

c)   violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 5 da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00.

 

2.     Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

Art. 7

(Funzioni di controllo e sorveglianza)

 

1.     Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente o gli enti preposti alla tutela provvedono ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.

 

2.     Ferme restando le funzioni istituzionali del Corpo Forestale dello Stato previste dalla vigente normativa, le funzioni di controllo e sorveglianza possono altresì essere svolte dalle polizie provinciali e municipali, le quali si avvalgono, ove necessario, di speleologi e organizzazioni speleologiche di cui agli articoli 2 e 3. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per l’agricoltura e dagli ispettorati dipartimentali delle foreste.

 

Art. 8

 

1.     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È  fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.